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Detrazioni per miglioramenti e adeguamenti sismici

Quali sono i vantaggi?

Non tutti sono a conoscenza che, ad esempio nell’ambito di una ristrutturazione edilizia, andando a migliorare le capacità statiche e sismiche delle strutture si può usufruire della detrazione al 65% anziché al 50%.

Esempio: avete in previsione la ristrutturazione di un fabbricato in muratura? Migliorando il consolidamento della muratura, l’ammorsamento delle pareti e dei solai si ottengono decisi incrementi della resistenza statica e sismica del fabbricato. E tali interventi, che nel contesto di una ristrutturazione hanno un impatto modesto sia come interferenze che come oneri, consentono la detrazione di tali lavorazioni al 65% anziché al 50%, oltre agli evidenti vantaggi derivante dal rendere una fabbricato maggiormente sicuro.

EarthquakeIn tali detrazioni rientrano anche le valutazioni di sicurezza statica e sismica che devono essere fatte nelle due configurazioni, prima e dopo gli interventi di miglioramento/adeguamento.

La normativa che regola tali benefici è il decreto n.63 del 4 giugno 2013, che riporto per esteso nel seguito, e si rivolge a tutti i fabbricati adibiti a civili abitazioni e fabbricati produttivi siti in zona sismica 1 e 2. Per le altre zone sismiche (3 e 4) la detrazione è al 50%.

La classificazione sismica dei Comuni italiani di riferimento è quella dell’O.P.C.M. 3274:2003, ma l’elenco aggiornato al 2014 lo trovate a lato. Maggiori informazioni in merito all’evoluzione della normativa sismica italiana sono disponibili qui.

Inquadramento del quadro normativo

La Legge di Stabilità 2015, (vedi documento completo da Gazzetta Ufficiale a lato), ha prorogato al 31 dicembre 2015 le scadenze del 31 dicembre 2014; essa comprende la detrazione Irpef ed Ires del 65% sugli interventi di miglioramento e adeguamento sismico sia per le abitazioni principali che per le costruzioni adibite ad attività produttive, purché ricadenti in zona sismica 1 e 2 [1] secondo a classificazione dell’O.P.C.M. 3274 del 2003 e s.s.m.m.. Nello specifico, sono compresi nella detrazione:

  • miglioramenti ed adeguamenti sismici, con particolare riguardo all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali;
  • redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio (valutazione di sicurezza statica, vulnerabilità sismica, progettazione interventi);
  • interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione (ad esempio relazione geologica, campagna di prove sui materiali, ecc.).

La detrazione si applica agli interventi per i quali la richiesta del titolo edilizio dei lavori è stata presentata a partire dal 4 agosto 2013, data di entrata in vigore della legge 90/2013.

Condizione necessaria per usufruire della detrazione è che gli interventi siano realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendano interi edifici (se riguardano i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari).

Le regole sono simili a quelle per le ristrutturazioni edilizie, con un primo scaglione che consente una detrazione del 65% per le ristrutturazioni effettuate dal 4 agosto 2013 al 31 dicembre 2015, e un probabile secondo scaglione per detrazioni del 50% dal 1 gennaio 2016 al 31 dicembre 2016.

Per le altre zone del territorio nazionale colpite da eventi sismici, gli interventi di ristrutturazione sia per l'abitativo che per il non abitativo fruiscono comunque della detrazione del 50% ai sensi dell'articolo 16-bis del DPR 917/86 che al comma 1 lettera c) riconosce il diritto alla detrazione del 50% a condizione che per il territorio colpito dalla calamità naturale sia stato dichiarato lo stato di emergenza.

Per sfruttare lo sconto fiscale garantito dalla Detrazione 65%, gli interventi di ristrutturazione e di adeguamento sismico devono essere pagati tramite bonifico bancario parlante, che riporta una serie di dati fondamentali (riferimenti normativi, ordinante del bonifico, beneficiario, ecc.).

Tale provvedimento costituisce un’estensione temporale del Decreto Legge n. 63 del 4 giugno 2013 [2] che ha introdotto la detrazione di cui sopra fino al 31 dicembre 2013.

Di seguito si riporta integralmente il nuovo testo dell’articolo 16 comma 1-bis del D.L. 63/2013 dopo le modifiche della Camera del 30 luglio 2013.

"[...]

1-bis. Per le spese sostenute per gli interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera i), del testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 [3], le cui procedure autorizzatorie sono attivate dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) di cui all'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, riferite a costruzioni adibite ad abitazione principale o ad attività produttive, spetta, fino al 31 dicembre 2013, una detrazione dall'imposta lorda pari al 65 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare.

[...]"

_____________________________________

Maggiori informazioni sulle modalità di esecuzione della valutazione di vulnerabilità sismica? Leggile qui.

QUANTO COSTA UNA VALUTAZIONE DI VULNERABILITA' SISMICA

E' stato stimato che negli ultimi decenni sono stati spesi 160 miliardi di euro per la ricostruzione post-sisma, quando per una prevenzione su scala nazionale sarebbe stato sufficiente un quarto del suddetto investimento.

Fare prevenzione comporta soprattutto una variazione di modalità di pensiero e di esecuzione, ma non comporta necessariamente grandi investimenti. Un esempio per tutti: sebbene poco noto, all'Aquila ci sono state sensibili perdite per la caduta e rottura di manufatti antichi esposti al di sopra di piedistalli in musei. La scossa più forte era stata anticipata da un intenso sciame sismico ma nessuno, dagli operatori locali ai vari Enti superiori, ha pensato di poggiare i manufatti a terra, magari sdraiati. Costo della prevenzione? Zero.

Conoscere il livello di sicurezza di un edificio è il primo passo e tra i più importanti per la prevenzione.

Vuoi sapere quanto costa un servizio di vulnerabilità sismica?

Chiedi maggiori informazioni

Per una risposta più accurata, nella mail precisa:
- quando è stato realizzato l'edificio
- se ha subìto interventi strutturali importanti
- la tipologia costruttiva, se nota (cemento armato, muratura, mista, ecc.)
- la superficie o il volume del fabbricato.

 


[1] La classificazione sismica dei Comuni italiani si può scaricare dal link in basso nella fascia destra della pagina Vulnerabilità e Rischio Sismico in Italia.
[2] DECRETO-LEGGE 4 giugno 2013, n. 63: "Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonche' altre disposizioni in materia di coesione sociale. (13G00107) (GU Serie Generale n.130 del 5-6-2013)". Entrata in vigore del provvedimento: 06/06/2013. Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2013, n. 90 (in G.U. 03/08/2013, n. 181).
[3] Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, articolo 16-bis, comma 1, lettera i): "i) relativi all'adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali, per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonché per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione. Gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche e all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica devono essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici e, ove riguardino i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari"

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File da scaricare

- Classificazione sismica Comuni [Excel - 985 kB]
- Mappa classificazione sismica [pdf - 7.5 MB]
- Normative regionali sismiche [pdf - 186 kB]

Normativa di riferimento

Legge 23 dicembre 2014, n. 190
Legge di Stabilità 2015

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilita' 2015). (GU n.300 del 29-12-2014 - Suppl. Ordinario n. 99) (pdf 0.9MB);

Legge 27 dicembre 2013, n. 147
Legge di Stabilità 2014

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilita' 2014). (pdf 2.4MB);

D.L. 4 giugno 2013, n. 63

Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonche' altre disposizioni in materia di coesione sociale. (13G00107) (GU Serie Generale n.130 del 5-6-2013) (pdf 312kB);

Legge 3 agosto 2013, n. 90

Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonche' altre disposizioni in materia di coesione sociale. (13G00107) (GU Serie Generale n.130 del 5-6-2013) (pdf 183kB);

D.M. del 14.01.2008

Scarica le Norme Tecniche per le Costruzioni:
DM Norme Tecniche
Indice Generale
Cap 01: Oggetto
Cap 02: Sicurezza e prestazioni attese
Cap 03: Azioni
Cap 04: Costruzioni civile e industrali
Cap 05: Ponti
Cap 06: Progettazione geotecnica
Cap 07: Progettazione per azioni sismiche
Cap 08: Costruzioni esistenti
Cap 09: Collaudo statico
Cap 10: Redazione progetti strutturali
Cap 11: Materiali e prodotti
Cap 12: Riferimenti tecnici
Allegato A/B
Tabella parametri spettrali
Tabella isole

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Circolare n.617 del 02.02.2009

Introduzione Ministro
Sommario
Capitoli 1-3
Capitolo 4
Capitoli 5-7
Capitoli 8-12
Appendici